(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'Art. 8 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 52 1. L'Art. 8 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 52 (Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (C.S.P.O.). Conferimento della personalita' giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269), e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Qualora il procedimento di riconoscimento del C.S.P.O. quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico si concluda con esito negativo, il presidente della giunta regionale, con decreto, dispone la revoca della personalita' giuridica di diritto pubblico attribuita ai sensi dell'Art. 1 ed adotta i provvedimenti conseguenti. 2. La revoca della personalita' giuridica e' comunque disposta qualora il procedimento di riconoscimento del C.S.P.O quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico non si concluda entro il 30 aprile 2006».