(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
   Modifica dell'Art. 8 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 52
    1.  L'Art.  8  della legge regionale 6 aprile 2000, n. 52 (Centro
per  lo  studio  e la prevenzione oncologica (C.S.P.O.). Conferimento
della   personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico  ai  fini  del
riconoscimento  statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 269), e' sostituito dal seguente:
    «Art.  8  (Disposizioni  transitorie  e  finali). - 1. Qualora il
procedimento   di  riconoscimento  del  C.S.P.O.  quale  istituto  di
ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  si  concluda  con esito
negativo,  il presidente della giunta regionale, con decreto, dispone
la revoca della personalita' giuridica di diritto pubblico attribuita
ai sensi dell'Art. 1 ed adotta i provvedimenti conseguenti.
    2.  La  revoca  della personalita' giuridica e' comunque disposta
qualora  il procedimento di riconoscimento del C.S.P.O quale istituto
di  ricovero  e cura a carattere scientifico non si concluda entro il
30 aprile 2006».